Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione dell'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilità della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione né ai principi fondamentali della materia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in materia di programmazione scolastica, oltre che del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata.
Non spettava allo Stato, e deve perciò essere annullato, emanare l'art. 2, comma 4, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale, in riferimento alla scuola dell'infanzia, dispone che «l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso». La norma oggetto di conflitto, infatti, non può essere considerata norma generale sull'istruzione [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.] e, riguardando in maniera diretta il dimensionamento della rete scolastica sul territorio, ha invaso la competenza concorrente delle Regioni (in materia di istruzione) sul punto specifico di adattamento della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio regionale; né, d'altra parte, la norma può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente dell'istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi, risultando anche violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione.
- V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge che costituivano il presupposto per l'emanazione della presente norma regolamentare.