Sentenza 92/2011 (ECLI:IT:COST:2011:92)
Massima numero 35496
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35495  35497


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che la consistenza delle sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, nei casi di comunità prive di strutture educative, sia determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico - Previsione che l'inserimento di tali bambini avvenga sulla base di specifiche modalità - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilità della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione né ai principi fondamentali della materia - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in tema di servizi sociali nonché del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata.

Testo

Non spettava allo Stato, e deve perciò essere annullato, emanare l'art. 2, comma 6, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale dispone che «le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico», e prosegue disponendo che «l'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamento di sezioni». La norma oggetto di conflitto, infatti, oltre a non poter essere considerata norma generale sull'istruzione [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.], contiene misure chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia. Si tratta di disposizioni che le Regioni devono porre nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta dalla loro competenza esclusiva in tema di servizi sociali; né, d'altra parte, la norma può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente dell'istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi, risultando anche violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione.

V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge che costituivano il presupposto per l'emanazione della presente norma regolamentare.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  20/03/2009  n.   art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte