Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che l'istituzione ed il funzionamento di scuole statali del "Primo ciclo di istruzione" devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Disciplina riconducibile alla materia delle norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale, comunque adottata mediante idoneo meccanismo concertativo - Spettanza allo Stato del potere di emanare la disposizione regolamentare impugnata.
Spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo, nei termini stabiliti dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Tale disposizione - secondo cui l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo «devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati» - nella prima parte si limita ad una mera affermazione di principio, di per sé non idonea a recare alcun vulnus alle competenze regionali in materia di istruzione; nella seconda parte, invece, può essere ricondotta all'attuazione di disposizioni che la Corte, nella sentenza n. 200 del 2009, ha già riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull'istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato [art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.]. Ne consegue, perciò, che il potere di emanare detta norma regolamentare spettava allo Stato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., e che non può essere invocata la lesione del principio di leale collaborazione, non sussistendo alcun obbligo per lo Stato, a tale riguardo, in materia riservata alla sua competenza esclusiva.
V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009.
Sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di scuola dell'infanzia e scuola primaria v., tra l'altro, la sentenza n. 279 del 2005.