Sentenza 93/2011 (ECLI:IT:COST:2011:93)
Massima numero 35498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35499  35500  35501  35502  35503


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di responsabilità per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche - Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Eccezioni di inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza, proposte da alcune delle parti costituite. Il rimettente, esplicitando che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata permetterebbe di valutare la condotta dei convenuti nel giudizio principale in base alla disciplina stabilita dall'originario testo dell'art. 7 del d.lgs. n. 322, ha non implausibilmente ritenuto rilevante la questione. Non concerne, infatti, tale profilo ed attiene, invece, ad una fase logicamente e giuridicamente successiva l'accertamento dell'effettiva sussistenza della responsabilità, in base alla prima ovvero alla seconda delle due formulazioni della norma succedutesi nel tempo. La circostanza che la disposizione de qua non ha impedito all'organo requirente lo svolgimento dell'attività istruttoria neppure esclude detto requisito, in quanto la norma ha modificato il presupposto di applicabilità della sanzione in esame, mentre l'apprezzamento dell'idoneità della stessa a garantire l'effettività dell'obbligo di fornire i dati concerne la fondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., non l'ammissibilità della questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2007  n. 248  art. 44  co. 1

legge  28/02/2008  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte