Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di responsabilità per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche - Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa impugnazione della disposizione asseritamente interpretata dalla norma denunciata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale per omessa censura del suddetto art. 7, quale disposizione asseritamente interpretata dalla norma denunciata. Secondo la non implausibile motivazione del giudice a quo, è possibile una differente interpretazione, costituzionalmente orientata, del testo originario del citato art. 7 e sarebbe, quindi, proprio l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 la disposizione censurabile, poiché è questa che avrebbe attribuito alla prima un contenuto precettivo lesivo degli evocati parametri costituzionali.