Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di responsabilità per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche - Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Denunciata carenza del requisito di necessità ed urgenza che condiziona la legittimità del decreto-legge - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento all'art. 77 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata permettono di escludere l'ipotesi - alla quale è limitato il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo - di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere. Premesso che il preambolo del d.l. n. 248 del 2007 fa riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine" sia "di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti", sia "di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni"; la norma de qua non è dissonante rispetto al contenuto ed alla materia del suddetto decreto poiché persegue lo scopo di garantire la funzionalità dell'attività dell'ISTAT. In particolare, il legislatore ha inteso realizzare una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa - a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente - quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano un'effettiva violazione dell'obbligo di risposta, mirando, allo stesso tempo, a ridurre l'onerosità di dette attività, tale da mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale.
In merito all'ampiezza del sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo, v. le citate sentenze n. 355/2010, n. 83/2010, n. 128/2008 e n. 171/2007.
Sull'esigenza di «limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi», della responsabilità dei dipendenti pubblici, poiché l'ampliamento degli stessi «è suscettibile di determinare un rallentamento nell'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dei pubblici poteri», v. la citata sentenza n. 355/2010.