Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di responsabilità per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche - Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di logica e buona amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, avendo la legge n. 244 del 2007 limitato, per il futuro, i casi nei quali può essere irrogata la sanzione per la violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici, la successiva scelta di attenuare il rigore della disciplina anche per il passato non è in sé irragionevole, soprattutto in considerazione dell'onerosità dell'attività diretta ad irrogare detta sanzione e dell'esigenza di garantire l'efficiente funzionamento dell'ISTAT, quindi, l'applicazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, ferma restando la qualità della rilevazione statistica. Inoltre, la diversità del criterio di identificazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione stabilito dal citato art. 44, comma 1, rispetto a quello previsto dall'art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 è giustificata dalla circostanza che la norma censurata concerne indagini statistiche già svolte e comportamenti dei destinatari dell'obbligo ormai esauriti, ai quali non avrebbe potuto essere applicata, con mero automatismo, la nuova regolamentazione, caratterizzata dall'identificazione delle fattispecie sanzionabili. La diversità delle discipline non costituisce, dunque, sintomo dell'asserita illogicità della scelta operata con la norma in questione ed è anzi agevole individuare il comune elemento ispiratore di entrambe nell'intento di stabilire un criterio diretto a limitare i casi di applicabilità della sanzione amministrativa. Infine, la locuzione "formale rifiuto" contenuta nell'art. 44, comma 1, permette di ritenere integrato il presupposto di applicabilità della sanzione in esame sia nel caso in cui il destinatario della richiesta abbia esplicitamente comunicato l'immotivato rifiuto di fornire i dati, sia nel caso in cui egli ciò abbia fatto, adducendo giustificazioni pretestuose o inattendibili, trattandosi di fattispecie entrambe diverse dalla mera omissione della comunicazione.
In merito all'esigenza che la retroattività della norma, interpretativa o innovativa, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, v., ex multis, le citate sentenze n. 74/2008 e n. 234/2007.
Nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della scelta, sia conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e stabilire le relative sanzioni, sia «modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina», anche in ordine all'eventuale applicabilità della disciplina posteriore più favorevole, v. le citate ordinanze n. 23/2009, n. 424/2008, n. 245/2003, n. 501/2002 e n. 140/2002.