Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di responsabilità per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche - Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Denunciata lesione delle prerogative dei giudici contabili - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Premesso che l'invito a dedurre, siccome diretto all'acquisizione di ulteriori elementi in vista delle determinazioni del pubblico ministero, attiene ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di responsabilità è del tutto eventuale e solo con l'atto di citazione il giudice è investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio; la constatazione che il decreto-legge contenente la norma censurata è stato emanato quando ai convenuti era stato notificato esclusivamente l'invito a dedurre molti mesi prima del deposito dell'atto di citazione rende chiara l'inesistenza di elementi in grado di dimostrare la strumentalità della disposizione rispetto all'intento di risolvere una specifica controversia e di incidere su un giudizio in corso, per determinarne l'esito. Pertanto, escluso che la norma de qua abbia compromesso la funzione giurisdizionale, deve ritenersi che, con essa, il legislatore si sia limitato a stabilire una nuova regola, generale ed astratta.
Nel senso che la retroattività della norma reca vulnus alle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario quando travolge gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e, comunque, nel caso in cui la disposizione non stabilisce una regola astratta, ma mira a risolvere specifiche controversie, risultando diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 209/2010, n. 94/2009, n. 170/2008 e n. 364/2007.
Sull'inerenza dell'invito a dedurre «ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale», v. le citate sentenze n. 513/2002, n. 163/1997 e n. 415/1995.