Responsabilità amministrativa e contabile - Obbligo di fornire dati statistici - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell'inosservanza del suddetto obbligo - Mancata considerazione della difficoltà di identificare gli inadempienti - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione proposta in linea subordinata da alcune delle parti costituite nel giudizio incidentale - Irrilevanza per infondatezza delle censure prospettate dal rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, è irrilevante, per l'infondatezza delle censure prospettate dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 322, proposta in linea subordinata da alcune delle parti private costituite in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché tale disposizione non prevede la possibilità, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell'inosservanza dell'obbligo di fornire dati statistici e non considera la difficoltà di identificare gli inadempienti. Pertanto, difettano i presupposti affinché la Corte possa sollevare la questione davanti a se stessa.