Sentenza 93/2011 (ECLI:IT:COST:2011:93)
Massima numero 35503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35498  35499  35500  35501  35502


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Obbligo di fornire dati statistici - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell'inosservanza del suddetto obbligo - Mancata considerazione della difficoltà di identificare gli inadempienti - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione proposta in linea subordinata da alcune delle parti costituite nel giudizio incidentale - Irrilevanza per infondatezza delle censure prospettate dal rimettente.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, è irrilevante, per l'infondatezza delle censure prospettate dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 322, proposta in linea subordinata da alcune delle parti private costituite in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché tale disposizione non prevede la possibilità, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell'inosservanza dell'obbligo di fornire dati statistici e non considera la difficoltà di identificare gli inadempienti. Pertanto, difettano i presupposti affinché la Corte possa sollevare la questione davanti a se stessa.



Atti oggetto del giudizio

 06/09/1989  n. 322  art. 7  co. 1

 06/09/1989  n. 322  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte