Sentenza 94/2011 (ECLI:IT:COST:2011:94)
Massima numero 35504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35505  35506


Titolo
Personalità (diritti della) - Norme della Regione Liguria - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni - Divieto per gli operatori economici privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una ipotesi di obbligo legale a contrarre, incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con conseguente invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, introducendo il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, prevederebbe un obbligo legale a contrarre. La censurata disposizione regionale non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile poiché non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati ma contiene una norma programmatica che impegna la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine all'erogazione di servizi pubblici e privati.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2009  n. 52  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte