Personalità (diritti della) - Norme della Regione Liguria - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni - Divieto per gli operatori economici privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una ipotesi di obbligo legale a contrarre, incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con conseguente invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, introducendo il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, prevederebbe un obbligo legale a contrarre. La censurata disposizione regionale non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile poiché non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati ma contiene una norma programmatica che impegna la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine all'erogazione di servizi pubblici e privati.