Personalità (diritti della) - Norme della Regione Liguria - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni - Possibilità per gli organi regionali di prevedere apposite sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo legale a contrarre - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, imponendo agli organi regionali di conformarsi ai principi prefissati dalla medesima legge, contempla la possibilità di prevedere sanzioni per i comportamenti discriminatori, come quelli delineati dal precedente art. 7, comma 1 (il rifiuto degli operatori economici privati di erogare le loro prestazioni e l'erogazione a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere). Una volta stabilito che il citato art. 7, comma 1, non invade la competenza legislativa statale, l'asserito rapporto di connessione con tale norma non può di per sé determinare l'illegittimità del censurato art. 13, comma 3, il quale, peraltro, non dispone sanzioni ma si limita a prefigurarne l'introduzione, che deve rispettare i principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi.
Sul principio di parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, v. la citata sentenza n. 253/2006, dichiarativa dell'incostituzionalità di una norma regionale introduttiva di un obbligo legale a contrarre presidiato da apposita sanzione amministrativa.