Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata irragionevolezza sotto diversi profili - Lamentata irrazionale disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie criminose nonché violazione del principio di colpevolezza - - Asserita configurazione di fattispecie penale discriminatoria, fondata su particolari condizioni personali e sociali, nonchè lesione dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili dell'uomo - Omessa descrizione delle fattispecie - Conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. Invero, il rimettente trascura in toto la descrizione delle fattispecie sulle quali è stato chiamato a pronunciarsi, in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, precludendo alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza.
In senso analogo v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318, 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.