Sentenza 96/2011 (ECLI:IT:COST:2011:96)
Massima numero 35508
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/03/2011;  Decisione del  21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Insussistenza del nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa e l'atto compiuto in sede parlamentare - Insufficienza del mero riferimento all'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in occasione di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore, nei confronti del Senato della Repubblica, per la deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 19 febbraio 2009, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La citata delibera di insindacabilità deve quindi essere annullata. Nella specie, l'atto parlamentare riferibile al senatore e richiamato dalla difesa del Senato era costituito da una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, nella cui relazione di accompagnamento non figurava tuttavia alcun riferimento alle accuse per le quali era è causa dinanzi al Tribunale di Monza. Non v'è, dunque, alcun nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa e l'atto, compiuto nella sede parlamentare, richiamato dalla difesa del Senato a sostegno della legittimità della impugnata deliberazione di insindacabilità. Il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, giacché esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non sono il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.

In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze nn. 301 del 2010, 330 e 135 del 2008, 302, 166 e 152 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  19/02/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/05/1953  n. 87  art. 37