Sentenza 97/2011 (ECLI:IT:COST:2011:97)
Massima numero 35509
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
21/03/2011; Decisione del
21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione - Reiezione.
Testo
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto per difetto di legittimazione dell'autorità giurisdizionale ricorrente: il problema della legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Parlamento a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. non costituisce, infatti, una mera quaestio facti inibita al giudice della legittimità, essendo il sindacato sul corretto uso del potere di dichiarare detta insindacabilità un giudizio di diritto, compatibile con le attribuzioni proprie di ogni organo giurisdizionale, ivi compresa - e per certi aspetti a fortiori - la Corte di cassazione, considerata la funzione di organo di legittimità e di nomofilachia che l'ordinamento le attribuisce.
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto per difetto di legittimazione dell'autorità giurisdizionale ricorrente: il problema della legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Parlamento a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. non costituisce, infatti, una mera quaestio facti inibita al giudice della legittimità, essendo il sindacato sul corretto uso del potere di dichiarare detta insindacabilità un giudizio di diritto, compatibile con le attribuzioni proprie di ogni organo giurisdizionale, ivi compresa - e per certi aspetti a fortiori - la Corte di cassazione, considerata la funzione di organo di legittimità e di nomofilachia che l'ordinamento le attribuisce.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
22/02/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/05/1953
n. 87
art. 37