Sentenza 177/2023 (ECLI:IT:COST:2023:177)
Massima numero 45771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/07/2023;  Decisione del  17/07/2023
Deposito del 28/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45770


Titolo
Mandato d'arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell'aspettativa di vita (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che non prevede espressamente, tra i casi di rifiuto di consegna nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, le ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta). (Classif. 148001).

Testo

L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può mai comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita, perché ciò determinerebbe – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza E. D.L., a seguito di rinvio pregiudiziale – una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 4 CDFUE, nonché una lesione del diritto inviolabile alla salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. – degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia E. D.L. è infatti possibile un’interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 che, integrando nel particolare contesto normativo italiano il meccanismo procedurale delineato dalla Corte di giustizia, ne assicuri la conformità ai parametri costituzionali evocati. In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, la Corte d’appello in composizione collegiale – già competente a decidere sulla consegna del ricercato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005, e le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 22 – dovrà sospendere la decisione e sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà perseguita o detenuta, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell’ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare entro un termine ragionevole una simile soluzione, l’esecuzione del mandato d’arresto potrà essere rifiutata. Resta ferma, invece, la competenza del presidente della corte d’appello, o del giudice da questi delegato, ai sensi dell’art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l’eventuale sospensione della consegna in relazione a situazioni di pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria, o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna). (Precedenti: O. 217/2021 – mass. 44360; O. 216/2021 – mass. 44272).



Atti oggetto del giudizio

legge  22/04/2005  n. 69  art. 18  co. 

legge  22/04/2005  n. 69  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte