Sentenza 217/2023 (ECLI:IT:COST:2023:217)
Massima numero 45907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/11/2023;  Decisione del  22/11/2023
Deposito del 11/12/2023; Pubblicazione in G. U. 13/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45906  45908


Titolo
Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 628, terzo comma, numero 3-bis, cod. pen.) - Denunciata irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena – dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell’applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale “neutralizzazione” dell’attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente – e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall’altro – e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (Precedenti: S. 197/23 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 628  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte