Processo penale – In genere – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Reato di “piccolo spaccio” (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) – Aumento del massimo edittale, introdotto con il c.d. “decreto Caivano” – Esclusione dall’elenco dei reati per i quali è possibile la citazione diretta a giudizio – Conseguente impossibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti e violazione del principio di rieducazione della pena – Estraneità della disposizione censurata rispetto all’oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure proposte – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).