Sentenza 4/2026 (ECLI:IT:COST:2026:4)
Massima numero 47354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 22/01/2026; Pubblicazione in G. U. 28/01/2026
Massime associate alla pronuncia:  47350  47351  47352  47353


Titolo
Regioni (competenza concorrente) – Tutela della salute – Norme della Regione Puglia – Avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative per autori di reati ad elevata complessità – Intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, e nelle more della formazione di professionalità al momento carenti, dei professionisti sanitari della riabilitazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 217018).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, con riguardo alla materia delle professioni – degli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi e in considerazione della carenza di talune figure professionali, dei tecnici sanitari della riabilitazione per consentire l’avvio delle attività, rispettivamente, dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità. La temporea intercambiabilità disposta –ferma la competenza statale a disciplinare gli ordini e i profili professionali – deve intendersi come possibilità di dislocare i diversi professionisti a seconda del numero e della tipologia di pazienti delle strutture al fine di garantire la presenza delle figure professionali più appropriate alle loro esigenze, e non in termini di sostituibilità tra professionisti appartenenti a discipline differenti. Le disposizioni impugnate, così interpretate, lungi dal prevedere lo svolgimento da parte di una figura professionale di mansioni proprie di un’altra, sono orientate – nell’esercizio delle competenze regionali nelle materie delle professioni e dell’organizzazione sanitaria, parte integrante della tutela della salute – ad assicurare una migliore e più efficace assistenza ai pazienti accolti nelle citate strutture.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 132  co. 

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 217  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/02/2006  n. 30  art. 1    co. 3