Sentenza 97/2011 (ECLI:IT:COST:2011:97)
Massima numero 35511
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
21/03/2011; Decisione del
21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione ad alcuni articoli da questi pubblicati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Insussistenza della sostanziale corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ed atti esterni - Insufficienza della mera comunanza di argomenti - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione ad alcuni articoli da questi pubblicati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Insussistenza della sostanziale corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ed atti esterni - Insufficienza della mera comunanza di argomenti - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
Testo
Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e deve, pertanto, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità. Ai fini del riconoscimento di tale ultima prerogativa è, infatti, necessaria una sostanziale corrispondenza tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi.
Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e deve, pertanto, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità. Ai fini del riconoscimento di tale ultima prerogativa è, infatti, necessaria una sostanziale corrispondenza tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
22/02/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/05/1953
n. 87
art. 37