Sentenza 98/2011 (ECLI:IT:COST:2011:98)
Massima numero 35512
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/03/2011;  Decisione del  21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, cui ricondurre le opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari del medesimo gruppo - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in occasione del procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore, nei confronti del Senato della Repubblica, per la deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 luglio 2009, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La citata delibera di insindacabilità deve quindi essere annullata. La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ed il mero riferimento all'attività parlamentare, o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non sono il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Parimenti irrilevanti, ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., sono gli atti funzionali a firma di altri parlamentari del medesimo gruppo di appartenenza del senatore, giacché non è possibile configurare una sorta di insindacabilità di gruppo, dovendo la verifica del nesso funzionale essere effettuata con riferimento alla stessa persona.

In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze nn. 171 del 2008 e 193 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  22/07/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/05/1953  n. 87  art. 37