Ordinanza 99/2011 (ECLI:IT:COST:2011:99)
Massima numero 35513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/03/2011;  Decisione del  21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Indennità di buonuscita spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato - Esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Subordinazione del diritto alla buonuscita e all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno, rispettivamente, di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP e di servizio continuativo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia - Difetto di argomentazioni a sostegno degli evocati parametri - Motivazione per relationem e priva di contenuto - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, é negato il diritto alla buonuscita al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica, è richiesto per la maturazione della buonuscita almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP ed é subordinato il diritto all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. Il giudice a quo non si fa carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno degli evocati parametri, rinviando, altresì, per quanto concerne la denuncia degli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 e 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, ai dubbi prospettati dalla difesa della ricorrente. Si tratta di un rinvio motivazionale non soltanto per relationem ma, viepiù, privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge. Anche in riferimento alla denuncia dell'ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti, non potendo integrare una motivazione a tal fine sufficiente il mero assunto per cui è già stata giudicata fondata un'analoga questione attinente ad altra norma del medesimo d.lgs. C.p.S.

Sull'inammissibilità di questioni motivate per relationem, v. la citata sentenza n. 143/2010.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, v. la citata sentenza n. 518/1987.

Sul trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, v. la citata sentenza n. 40/1973.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1032  art. 2  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1032  art. 3  co. 1

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  04/04/1947  n. 207  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte