Ordinanza 101/2011 (ECLI:IT:COST:2011:101)
Massima numero 35515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/03/2011;  Decisione del  21/03/2011
Deposito del 24/03/2011; Pubblicazione in G. U. 30/03/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili con invalidità pari o superiore al 74% e con redditi assoggettabili ad IRPEF inferiori ai limiti legalmente predeterminati - Concessione dell'assegno mensile condizionato al mancato svolgimento di attività lavorativa - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento, a parità di condizioni reddituali, tra invalidi lavoratori ed invalidi privi di un lavoro - Asserita incidenza sulla garanzia assistenziale - Carente motivazione sulla rilevanza della questione ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'invalido; l'ordinanza di rimessione, infatti, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la norma impugnata - sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio a quo - dovrebbe trovare applicazione nel medesimo, è carente nella descrizione della fattispecie concreta e, pur dando atto dell'esistenza di diverse prassi amministrative che attribuiscono l'assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, si limita ad affermare il carattere non vincolante di dette prassi, in tal modo sottraendosi al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a far venire meno i prospettati dubbi di costituzionalità.

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente motivazione sulla rilevanza, v., tra l'altro, la sentenza n. 360 del 2010.

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per insufficiente descrizione della fattispecie, v., tra l'altro, le ordinanze nn. 338 e 363 del 2010.

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., tra l'altro, le ordinanze n. 257 del 2009 e n. 322 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/03/1971  n. 118  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte