Fallimento e procedure concorsuali - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione dell'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 2- ter e ss. della legge n. 575 del 1965 - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e della libertà di iniziativa economica privata - Censure fondate su un mero inconveniente di fatto - Difetto di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui non esclude dall'assoggettabilità a fallimento l'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 2-ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere); l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie, lascia anche intuire che l'eventuale assoggettamento della parte alla procedura concorsuale costituirebbe essenzialmente frutto, nella specie, di un inconveniente di fatto, conseguente solo alla mancata cancellazione dell'impresa dal relativo registro, senza che il rimettente dubiti dell'ammissibilità di siffatta cancellazione successivamente all'instaurazione della procedura di prevenzione.
Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011.
Sulla impossibilità di configurare un vizio di legittimità costituzionale in presenza di meri inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione della norma in questione, v., tra le altre, la sentenza n. 298 del 2009 e l'ordinanza n. 109 del 2010.