Proprietà - Immissioni acustiche - Accertamento della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ. - Prevista salvezza in ogni caso delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso - Lamentata violazione del diritto alla salute nonché irragionevole discriminazione degli atti di immissione o emissione acustica da quelli di altra natura - Astrattezza della questione nonchè carente descrizione della fattispecie - Omessa esplorazione di altre possibilità interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 - secondo il quale «nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso» - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie - non dando conto dell'esistenza di un effettivo danno alla salute in conseguenza delle immissioni, né indicando quali (e di quale rango) siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora - sicché la questione appare del tutto astratta, neppure tenta di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi.
Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011.
Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., di recente, le ordinanze n. 322 del 2010 e n. 15 del 2011.