Reati ministeriali - Apertura delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e conclusione della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti del Ministro della giustizia - Richieste di rinvio a giudizio da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Napoli, di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a giudicare delle richieste di rinvio a giudizio - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, del G.u.p. del Tribunale di Napoli - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di due procedimenti penali a carico di un senatore, ministro della giustizia all'epoca dei fatti, dal Senato della Repubblica nei confronti dei Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e presso il Tribunale di Napoli, nonché del G.u.p. presso il Tribunale di Napoli, in relazione a due richieste di rinvio a giudizio emesse a carico del senatore, a conclusione delle indagini iniziate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concluse da quella di Napoli e ad altre indagini di questa procura, senza che, in entrambi i casi, gli atti fossero stati trasmessi al Tribunale dei ministri. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Quanto al profilo soggettivo, il Senato della Repubblica è ledittimato a sollevare il conflitto al fine di difendere le attribuzioni costituzionali ad esso spettanti; sia il G.u.p. del Tribunale di Napoli, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, sia i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, sono legittimati a resistere in quanto direttamente investiti delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e dunque gravati dall'obbligo non solo di esercitare l'azione penale, ma anche di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte degli atti impugnati.
Sulla legittimazione del Senato della Repubblica a sollevare conflitto a difesa delle attribuzioni ad esso costituzionalmente spettanti, v., citate, sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994.
Sulla la legittimazione a resistere nel conflitto del Giudice dell'udienza preliminare v., da ultimo, ordinanza n. 211 del 2010.
Sulla legittimazione a resistere nel conflitto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale v., citate, ordinanze n. 276 del 2008; n. 73 del 2006; n. 404 del 2005.
Sulla necessità che il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del conflitto vengano notificati anche all'altro ramo del Parlamento, non ricorrente, v., citate, sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995.