Sentenza 106/2011 (ECLI:IT:COST:2011:106)
Massima numero 35520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35521  35522


Titolo
Ricorso del Governo - Eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso - Interpretazione nel senso che il dies a quo del termine inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario - Tempestività del deposito - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso. Infatti, l'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 (e successive modificazioni) deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine ivi contemplato inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario.

Sul principio generale relativo alla scissione dei momenti in cui la notifica si perfeziona per il notificante e per il destinatario, v. citata sentenza n. 318/2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 4  

legge  05/06/2003  n. 131  art. 9    co. 1