Ricorso del Governo - Eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso - Interpretazione nel senso che il dies a quo del termine inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario - Tempestività del deposito - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso. Infatti, l'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 (e successive modificazioni) deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine ivi contemplato inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario.
Sul principio generale relativo alla scissione dei momenti in cui la notifica si perfeziona per il notificante e per il destinatario, v. citata sentenza n. 318/2009.