Sentenza 178/2023 (ECLI:IT:COST:2023:178)
Massima numero 45726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/07/2023;  Decisione del  06/07/2023
Deposito del 28/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45727


Titolo
Mandato d'arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno - Omessa previsione, nell'ipotesi applicabile ratione temporis - Non conformità, anche sulla base di pronuncia della Corte di giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale, con la decisione quadro 2002/584/GAI - Disparità di trattamento, violazione del principio della finalità rieducativa della pena e del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 148001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all’art. 27, terzo comma, Cost., l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Bologna, sez. prima, consente alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia. L’esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all’impegno a eseguire detta pena o misura in Italia è stato ritenuto dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale, incompatibile con il principio di uguaglianza. Da ciò deriva immediatamente la contrarietà della disciplina censurata ai parametri costituzionali evocati. Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena, perché l’esecuzione all’estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente, una volta terminata l’esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona. Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – e dunque, nell’ordinamento italiano, alla corte d’appello competente – il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se – in caso affermativo – essa risulti sufficientemente integrata, sì da imporre che l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia (sentenza O. G.) e dunque dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia; un rilievo importante in questa valutazione, infine, dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello status di soggiornante di lungo periodo. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44584; O. 217/2021 - mass. 44360).



Atti oggetto del giudizio

legge  22/04/2005  n. 69  art. 18  co. 1

legge  04/10/2019  n. 117  art. 6  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea  13/06/2002  n. 584  art. 4