Sentenza 106/2011 (ECLI:IT:COST:2011:106)
Massima numero 35521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35520  35522


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione l'inammissibilità del ricorso, per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso, in quanto, in realtà, detto ricorso, in forma concisa ma chiara, illustra le ragioni delle censure.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  04/03/2010  n. 17  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte