Sentenza 106/2011 (ECLI:IT:COST:2011:106)
Massima numero 35521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
23/03/2011; Decisione del
23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione l'inammissibilità del ricorso, per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso, in quanto, in realtà, detto ricorso, in forma concisa ma chiara, illustra le ragioni delle censure.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione l'inammissibilità del ricorso, per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso, in quanto, in realtà, detto ricorso, in forma concisa ma chiara, illustra le ragioni delle censure.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
04/03/2010
n. 17
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte