Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Istituzione, da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Normativa comportante nuove spese senza il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale dell'intera legge - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, il quale prevede l'istituzione di due «strutture complesse», in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo. In questo quadro, la normativa censurata viola il precetto dettato dall'art. 81, quarto comma, Cost.; e la violazione si estende all'intera legge, sia per la natura del vizio di legittimità riscontrato, sia perché tutte le disposizioni di essa presentano uno stretto collegamento con l'art. 2, cui le censure del ricorrente direttamente si riferiscono. Ogni altra questione resta assorbita.
Sull'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative, v. citate sentenze nn. 141 e 100/2010, nn. 386 e 213/2008, n. 359/2007).