Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 1.2.2.1. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. Emerge in tal modo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente.
In materia v., citate, sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010.
Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v., citate, sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010.