Sentenza 107/2011 (ECLI:IT:COST:2011:107)
Massima numero 35524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35523


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, per violazione dei principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per tali tipi di impianti, in kW 20, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

In materia v., citate, sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010.

Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v., citate, sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  15/02/2010  n. 21  art. 3  co. 1

legge della Regione Basilicata  19/01/2010  n. 1  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 5  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12