Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche - Introduzione di una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale in violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati, in tal modo consentendo la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, la quale, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Sulla natura comparativa e aperta della procedura concorsuale che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235/2010, n. 149/2010, n. 293/2009, n. 215/2009, n. 363/200, n. 205/2006.