Sentenza 108/2011 (ECLI:IT:COST:2011:108)
Massima numero 35525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35526  35527  35528  35529  35530  35531  35532


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche - Introduzione di una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale in violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati, in tal modo consentendo la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, la quale, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Sulla natura comparativa e aperta della procedura concorsuale che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235/2010, n. 149/2010, n. 293/2009, n. 215/2009, n. 363/200, n. 205/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte