Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali - Assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, ente strumentale della Regione, con proroga dei contratti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali - Stabilizzazione dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. Il secondo comma, analogamente, dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l'indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 7/2011.