Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time - Incidenza sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva, con invasione della materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, espressione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). La disposizione censurata, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, con l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi.
In tema di ordinamento civile, v. citate sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010.
In tema di disposizioni statali per il contenimento delle spese di personale, v. citate sentenze n. 69/2011 e n. 169/2007.