Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Personale ex LSU/LPU stabilizzato - Avvio di procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto nell'autorizzare la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs n. 150 del 2009 e l'art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili, viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. poiché la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Resta assorbita la censura sollevata con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 159/2005, n. 274/2003, n. 218/2002, n. 1/1999 e n. 478/1995.