Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione, su domanda, delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 5, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.