Sentenza 108/2011 (ECLI:IT:COST:2011:108)
Massima numero 35529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35525  35526  35527  35528  35530  35531  35532


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione, su domanda, delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 5, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 15  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  

legge  03/08/2009  n. 102  art.