Sentenza 108/2011 (ECLI:IT:COST:2011:108)
Massima numero 35530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35525  35526  35527  35528  35529  35531  35532


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Proroga al 31 dicembre 2012 del termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali non esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento - Trasferimento a domanda nei ruoli della Regione dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici e con almeno quattro anni di ininterrotto servizio senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali - Applicazione della norma ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali - Violazione dei principi del pubblico concorso e di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc ponendosi in contrasto con il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Il secondo comma dello stesso articolo autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, con ciò violando il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso. Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

In senso analogo, sulla progressione nei pubblici uffici, v. citate sentenze n. 7/2011 e n. 478/1995.

Sul principio del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 16  co. 1

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 16  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte