Mandato d'arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadino italiano o di uno Stato membro che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno - Estensione al cittadino straniero - Omessa previsione - Previsione strettamente connessa ad altra, vigente ratione temporis, dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 148001).
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata, nella sua formulazione originaria, Corte d’appello di Bologna, sez. prima, è affetta dal medesimo vizio di legittimità costituzionale che inficiava il previgente art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, non prevedendo alcun motivo di rifiuto a favore del cittadino di uno Stato terzo che pure risulti risiedere legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano.