Sentenza 108/2011 (ECLI:IT:COST:2011:108)
Massima numero 35531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/03/2011;  Decisione del  23/03/2011
Deposito del 01/04/2011; Pubblicazione in G. U. 06/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35525  35526  35527  35528  35529  35530  35532


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Utilizzazione, per l'inserimento negli organici degli enti regionali e pararegionali, delle graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico - Violazione dei principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che consente alla Giunta di utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali - le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc, viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 7/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 17  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte