Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Individuazione di alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale, con ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione - Violazione dei principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.