Ambiente - Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale - Possibilità di nominare, con d.P.C.M., commissari straordinari delegati dotati di ampi poteri con riferimento agli interventi da effettuare nel territorio nazionale - Attribuzione al Ministero dell'ambiente delle conseguenti attività di coordinamento e di verifica - Mancato rinvio, per l'applicazione della denunciata normativa al territorio della Provincia autonoma di Trento, alle procedure stabilite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche nonché di utilizzazione delle acque pubbliche - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche alla Provincia autonoma di Bolzano - Assorbimento di ogni altro profilo.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma, e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, l'art. 17, commi 1, primo e secondo periodo, e 2, primo periodo, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure definite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. Premesso che le attività di difesa del suolo (ivi compresa la prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico) rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale; e che, tuttavia, nella specie, sussiste anche una competenza primaria delle Province autonome, desumibile, in particolare, dagli artt. 8, primo comma, n. 13 e 9, primo comma, n. 9 dello statuto speciale, ove é contemplata una potestà legislativa provinciale primaria e concorrente, rispettivamente, in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di utilizzazione delle acque pubbliche; la normativa impugnata - che prevede, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 195 del 2009, la possibilità di nominare, con d.P.C.M., commissari straordinari delegati dotati di ampi poteri per gli interventi da effettuare nel territorio nazionale, e demanda le conseguenti attività di coordinamento e di verifica al Ministero dell'ambiente - si rivela lesiva della competenza provinciale poiché delinea, quale unico momento di coinvolgimento della Provincia ricorrente nella nomina dei commissari, l'obbligo di sentirne il Presidente. Tale momento non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive. La violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige scaturisce dal mancato rinvio alle procedure stabilite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 che ben definiscono, in materia di protezione civile, i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le rispettive competenze. Infatti, l'art. 33 prevede che la disciplina statale (legge n. 996 del 1970) si applica all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo non fronteggiabili, per la loro natura ed estensione, con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l'impiego delle relative organizzazioni di uomini e di mezzi; l'art. 34 contempla l'intesa per la dichiarazione e per la nomina del commissario di cui all'art. 5 della legge n. 996; e l'art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione della legge n. 996 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale nei sensi predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano. (Ogni altro profilo rimane assorbito).
Nel senso che le attività di difesa del suolo rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze n. 341/2010, n. 254/2009, n. 246/2009 e n. 232/2009.
Sull'utilizzabilità anche delle norme di attuazione dello statuto speciale come parametro del giudizio di costituzionalità, v., ex multis, le citate sentenze n. 287/2005 e n. 263/2005.