Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Dirigenza regionale - Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni - Attribuzione della retribuzione di posizione pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi, incrementata di percentuali tra il 25 e il 40 per cento - Ricorso del governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 3, 97, 117, comma 2, lett. l), Cost.. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ex art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza della costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex multis, citate ordinanze nn. 292 del 2009 e 206, 323 e 348 del 2010.