Ordinamento penitenziario - Preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies cod. pen.), ove il condannato non collabori con la giustizia e non sia stato sottoposto all'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione, per almeno un anno - Disciplina applicabile anche al condannato per fatti commessi da minorenne - Denunciata violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dei minori - Omessa compiuta descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui tali norme si applicano anche al condannato per fatti commessi da minorenne, con conseguente preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 609-octies del codice penale, ove non ricorra la «collaborazione» del condannato e questi non sia stato sottoposto all'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione, per almeno un anno. Il rimettente − pur assumendo l'esistenza di un vincolo interpretativo a lui derivante da un giudizio di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione − omette, per un verso, di fornire una compiuta descrizione della fattispecie al suo esame e, per altro verso, di precisare la portata del principio di diritto vincolante enunciato nella specie. Da ciò consegue l'impossibilità di effettuare il controllo sulla rilevanza della questione, verificando se, effettivamente, dall'interpretazione fornita dal giudice di legittimità discendano le conseguenze denunciate dal rimettente in termini di incompatibilità della norma censurata con i parametri evocati, ovvero se, invece, il vincolo interpretativo riguardi profili diversi dell'applicazione della stessa norma, non ricollegabili alla sollevata questione di legittimità costituzionale.
Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità in base all'opzione interpretativa risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto egli deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole con la decisione di annullamento, v. le citate sentenze n. 77 del 2007, n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993.
Sulle carenze descrittive della fattispecie che, impedendo il controllo sulla rilevanza della questione, determinano la manifesta inammissibilità della questione, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 320 e n. 85 del 2010.