Sentenza 112/2011 (ECLI:IT:COST:2011:112)
Massima numero 35536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della legge delega per mancato confronto con la Provincia ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Questione introdotta una volta decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata - Non estensibilità del thema decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo - Inammissibilità della questione.
Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della legge delega per mancato confronto con la Provincia ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Questione introdotta una volta decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata - Non estensibilità del thema decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, proposta dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, con cui si denuncia la violazione degli artt. 3 e 76 Cost., sull'assunto che il Governo avrebbe adottato il decreto in assenza dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 27, comma 28 della legge delega n. 99 del 2009. Il thema decidendum fissato nell'atto introduttivo non può essere esteso una volta che sia decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, proposta dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, con cui si denuncia la violazione degli artt. 3 e 76 Cost., sull'assunto che il Governo avrebbe adottato il decreto in assenza dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 27, comma 28 della legge delega n. 99 del 2009. Il thema decidendum fissato nell'atto introduttivo non può essere esteso una volta che sia decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 3
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 4
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 5
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 6
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/07/2009
n. 99
art. 27
co. 28