Sentenza 112/2011 (ECLI:IT:COST:2011:112)
Massima numero 35537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35536  35538  35539


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Classificazione delle risorse geotermiche in risorse di interesse nazionale, risorse di interesse locale e piccole utilizzazioni locali - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere - Qualificazione della disciplina denunciata quale principio fondamentale di riforma economico-sociale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - i quali classificano le risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, qualificando quelle ad alta entalpia come risorse di interesse nazionale, quelle a media e bassa entalpia come risorse di interesse locale, e come piccole utilizzazioni locali quelle che soddisfano un interesse puramente locale - sollevate in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Premesso che le risorse geotermiche costituiscono un bene multifunzionale esprimendo sia l'utilità economica connessa alla produzione di energia, che quella ambientale in quanto rappresentano una fonte di energia rinnovabile, e considerato che le disposizioni del decreto n. 22 del 2010 inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, disciplinandone la ricerca, coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera rivoluzione energetica di tal che esse hanno valore di riforma economico-sociale la cui osservanza si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome titolari di competenze primarie in tema di "miniere", le disposizioni impugnate, nel considerare come di pubblico interesse e di pubblica utilità solo le risorse geotermiche entro una determinata soglia di potenza energetica, distinguendole, conseguentemente, in due categorie - una relativa a risorse ad alta entalpia di interesse nazionale, l'altra, relativa a risorse di media e bassa entalpia di interesse regionale o provinciale - esprimono un principio fondamentale di riforma-economico sociale che la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettare, ai sensi dell'art. 4, dello statuto speciale.

Sul carattere multifunzionale delle risorse geotermiche, v. le citate sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009, n. 105 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  11/02/2010  n. 22  art. 1  co. 3

decreto legislativo  11/02/2010  n. 22  art. 1  co. 4

decreto legislativo  11/02/2010  n. 22  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art.