Sentenza 112/2011 (ECLI:IT:COST:2011:112)
Massima numero 35539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Individuazione delle autorità competenti per le funzioni amministrative - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, nonché della corrispondente competenza amministrativa e della consistenza del patrimonio provinciale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Individuazione delle autorità competenti per le funzioni amministrative - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, nonché della corrispondente competenza amministrativa e della consistenza del patrimonio provinciale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992 - il quale individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. La disposizione impugnata - denunciata sotto il profilo per cui nel disciplinare il riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, lederebbe le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere - non è lesiva delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in quanto le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite alle Regioni, e dunque anche alla Provincia ricorrente, in base al principio di sussidiarietà, mentre le funzioni amministrative riguardanti le risorse rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, spettano agli organi statali, trattandosi di ambiti di territorio rientranti pacificamente nella competenza dello Stato.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992 - il quale individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. La disposizione impugnata - denunciata sotto il profilo per cui nel disciplinare il riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, lederebbe le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere - non è lesiva delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in quanto le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite alle Regioni, e dunque anche alla Provincia ricorrente, in base al principio di sussidiarietà, mentre le funzioni amministrative riguardanti le risorse rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, spettano agli organi statali, trattandosi di ambiti di territorio rientranti pacificamente nella competenza dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/02/2010
n. 22
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art.
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art.
decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973
n. 115
art.