Sentenza 113/2011 (ECLI:IT:COST:2011:113)
Massima numero 35540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35541  35542


Titolo
Processo penale - Casi di revisione - Rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna sia in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Questione analoga, per finalità perseguite, ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio a quo e dichiarata non fondata, ma da ritenersi diversa per ampiezza dell'oggetto, parametro evocato ed argomentazioni svolte - Ammissibilità, attesa l'insussistenza della preclusione alla riproposizione della questione nello stesso grado di giudizio.

Testo

E' ammissibile − poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio − la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale questione, pur nell'analogia delle finalità perseguite, è infatti sostanzialmente diversa rispetto a quella sollevata dallo stesso giudice a quo nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 2008 di questa Corte. Tale diversità si apprezza in relazione a tutti e tre gli elementi che compongono la questione: l'oggetto è più ampio (essendo sottoposto a scrutinio l'art. 630 cod. proc. pen. nella sua interezza, e non la sola disposizione di cui al comma 1, lett. a), nuovo è il parametro evocato e differenti sono anche le argomentazioni svolte a sostegno della denuncia di incostituzionalità.

- Sulla preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, volta ad evitare un bis in idem che si risolverebbe nella inammissibile impugnazione della precedente decisione della Corte (art. 137, ultimo comma, Cost.), v. le citate sentenze n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 630  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 46