Ordinanza 179/2023 (ECLI:IT:COST:2023:179)
Massima numero 45768
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/07/2023;  Decisione del  06/07/2023
Deposito del 28/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva della Camera dei deputati - Legittimazione passiva della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato - Sussistenza - Legittimazione, ai fini dell'ingresso in giudizio, dell'altra Camera (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati, in relazione a due sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall'Amministrazione della Camera). (Classif. 114003).

Testo

La Camera è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in riferimento a sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale, tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost. (Precedenti: O. 250/2022 – mass. 45221).

È indubbia la legittimazione a essere parte di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, a fronte della costante giurisprudenza costituzionale, che tale legittimazione riconosce ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: S. 262 del 2017 – mass. 40991 - 40994; S. 52/2016 – mass. 38771).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. (Precedenti: Precedenti: O. 250/2022 – mass. 45221; O. 91/2016 – mass. 38838; O. 137/2015 – mass. 38564).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in riferimento sia alla sentenza delle sez. unite civili n. 15236 del 2022, sia alla sentenza della sez. quinta del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021, con le quali sono state considerate sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione della Camera, che pertanto lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a essa riservata dalla Costituzione e la sua posizione di indipendenza. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il conflitto e quella dei massimi organi giurisdizionali ad esserne parte; sotto il secondo profilo, la ricorrente non lamenta un mero error in iudicando, bensì la lesione della sfera di competenze regolamentari ad essa riconosciuta dall’art. 64, primo comma, nonché, più in generale, dagli artt. 55 e seguenti Cost. Nello specifico, la Camera lamenta il superamento, da parte delle citate sentenze, dei limiti che il potere giurisdizionale incontra a garanzia delle sue attribuzioni concretate negli art. 12, comma 3, lett. e, del Regolamento della Camera, per quanto concerne l’adozione dei regolamenti adottati dall’Ufficio di Presidenza in materia di procedure di affidamento, nonché nella lettera f del medesimo comma – e nel Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti – per quanto riguarda gli atti di natura amministrativa oggetto della riserva di autodichia).



Atti oggetto del giudizio

 12/05/2022  n. 15236  art.   co. 

 31/05/2021  n. 4150  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 55

Costituzione  art. 64  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 37