Sentenza 114/2011 (ECLI:IT:COST:2011:114)
Massima numero 35543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione. Infatti, il richiamo nel ricorso anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. trova giustificazione nella considerazione secondo cui i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, costituente espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, emanata, nella specie, in attuazione proprio delle suindicate prescrizioni costituzionali. In altri termini, i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal predetto titolo V, in particolare con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione. Infatti, il richiamo nel ricorso anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. trova giustificazione nella considerazione secondo cui i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, costituente espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, emanata, nella specie, in attuazione proprio delle suindicate prescrizioni costituzionali. In altri termini, i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal predetto titolo V, in particolare con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
16/07/2010
n. 12
art. 4
co. 28
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
legge costituzionale
art. 4
co. 28
Altri parametri e norme interposte