Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme di pubblicità - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittima l'art. 1-bis, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che «gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale». Nel caso in esame, la disciplina regionale impugnata, si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono essere pubblicati nell'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, mentre la normativa statale (art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006) prescrive invece che, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, l'avviso di gara è pubblicato «sul profilo del committente», ove istituito, e «sui siti informativi» e che gli avvisi e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati, tra l'altro, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Orbene, tale diversità di disciplina incide negativamente, in ragione dell'esposta funzione che deve essere assegnata alle forme di pubblicità, sui livelli di concorrenza.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.