Sentenza 114/2011 (ECLI:IT:COST:2011:114)
Massima numero 35548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35543  35544  35545  35546  35547  35549


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, atteso che, sia pure sinteticamente, la parte ricorrente ha prospettato in modo chiaro il contrasto fra la disposizione impugnata e la normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  04/06/2009  n. 11  art. 1  co. 5

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  16/07/2010  n. 12  art. 4  co. 28

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 91    co. 2