Ordinanza 169/2011 (ECLI:IT:COST:2011:169)
Massima numero 35657
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MADDALENA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
11/05/2011; Decisione del
11/05/2011
Deposito del 13/05/2011; Pubblicazione in G. U. 18/05/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Referendum - Referendum per l'acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore per il Si nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum , spettante al Governo nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Referendum - Referendum per l'acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore per il Si nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum , spettante al Governo nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
È inammissibile per carenza del requisito oggettivo il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Governo, la cui decisione di indire lo svolgimento delle consultazioni referendarie in una data diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative avrebbe costituito, in ipotesi, una scelta irragionevole adottata, tra l'altro, in violazione del principio di leale collaborazione, rappresentando un tentativo di elusione della richiesta referendaria contrastante con i principi d'imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri e di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. Non solo, infatti, non esiste una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore in ordine alla scelta della data del referendum, da cui l'inconferenza del richiamo al principio di leale collaborazione, ma non risulta violato nemmeno il principio di buon andamento, giacché - fatto salvo il caso di sussistenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella specie inesistenti - spetta al Governo, nella decisione in merito alla fissazione della data del referendum, valutare i possibili interessi coinvolti, ivi compreso quello al contenimento della spesa. D'altro canto, non è possibile riscontrare una lesione delle attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall'art. 75, Cost., nel presunto effetto di disinformazione degli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria asseritamente derivante dal predetto mancato accorpamento.
È inammissibile per carenza del requisito oggettivo il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Governo, la cui decisione di indire lo svolgimento delle consultazioni referendarie in una data diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative avrebbe costituito, in ipotesi, una scelta irragionevole adottata, tra l'altro, in violazione del principio di leale collaborazione, rappresentando un tentativo di elusione della richiesta referendaria contrastante con i principi d'imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri e di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. Non solo, infatti, non esiste una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore in ordine alla scelta della data del referendum, da cui l'inconferenza del richiamo al principio di leale collaborazione, ma non risulta violato nemmeno il principio di buon andamento, giacché - fatto salvo il caso di sussistenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella specie inesistenti - spetta al Governo, nella decisione in merito alla fissazione della data del referendum, valutare i possibili interessi coinvolti, ivi compreso quello al contenimento della spesa. D'altro canto, non è possibile riscontrare una lesione delle attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall'art. 75, Cost., nel presunto effetto di disinformazione degli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria asseritamente derivante dal predetto mancato accorpamento.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Consiglio dei ministri
23/03/2011
n.
art.
co.
23/03/2011
n.
art.
co.
23/03/2011
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4