Sentenza 114/2011 (ECLI:IT:COST:2011:114)
Massima numero 35549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1-bis, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti». Infatti, la norma regionale censurata stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento e non tra cinque soggetti come previsto dalla normativa statale, finendo così per incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1-bis, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti». Infatti, la norma regionale censurata stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento e non tra cinque soggetti come previsto dalla normativa statale, finendo così per incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
16/07/2010
n. 12
art. 4
co. 28
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 120
co. 2 bis